Adempimento obbligo inserimento categorie protette

La legge L.68/99 obbliga le aziende ad assumere nel proprio organico una determinata percentuale di lavoratori disabili o svantaggiati.
E chi non adempie?
La multa ammonta a 153,20 Euro per ogni giorno di non copertura e per ciascun disabile non assunto!

Ma come si può ottemperare in breve tempo, inserendo nell’organico dipendenti che siano sì disabili, ma anche validi, seri e motivati?
Stipulando una convenzione con la Provincia ed una cooperativa sociale di tipo B.

Proprio come ESSERE B

Vediamo nello specifico.

La convenzione ex art.14 è uno degli strumenti di politica attiva del lavoro che consente alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla L.68/99, favorendo contestualmente l’inserimento lavorativo in contesti protetti delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari.
In particolare, questo tipo di convenzione consente all’azienda di assolvere una parte degli obblighi previsti senza assumere direttamente presso di sé il lavoratore disabile semplicemente stipulando una convenzione con la Provincia ed una cooperativa sociale di tipo B (o consorzio di cooperative).

Questo accordo si sviluppa secondo le seguenti modalità:

  • l’azienda assegna alla cooperativa una o più commesse di lavoro della durata minima di 12 mesi e non già affidata alla cooperativa nei 12 mesi precedenti;
  • la cooperativa, oltre a svolgere per conto dell’azienda il lavoro pattuito nel contratto di affidamento della commessa, procede all’assunzione di una o più persone disabili a copertura di altrettante scoperture dell’azienda con un contratto dipendente di almeno 12 mesi. In alternativa la cooperativa può ampliare o prorogare il contratto già in essere di lavoratori disabili già in forza alla cooperativa in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione. Perché la copertura sia piena, l’assunzione deve comunque essere pari ad almeno 21 ore settimanali. Se il monteore è inferiore l’assunzione copre solo mezza scopertura. Nel caso in cui il progetto di inserimento si interrompa, la cooperativa ha facoltà di sostituire il lavoratore disabile con un altro in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione;
  • il lavoratore, o i lavoratori disabili assunti dalla cooperativa vengono computati nella quota d’obbligo dell’azienda per tutta la durata della convenzione. Vi è comunque una quota deducibile massima spendibile attraverso questa formula (definita attraverso calcoli matematici), le restanti scoperture dovranno essere gestite ricorrendo agli altri strumenti messi a disposizione dalla normativa (assunzione nominativa diretta, convenzione ex art. 11, L.68/99, esonero parziale, compensazione territoriale,…).

Il ricorso all’opportunità offerta dall’ex art.14 porta quindi indubbi vantaggi per l’azienda, quali: 

  • possibilità di adempiere ad una parte dei propri obblighi occupazionali senza assunzione diretta dei lavoratori disabili, ma conferendo commesse di lavoro alle cooperative B;
  • possibilità di assumere, al termine della convenzione, un lavoratore che è stato formato all’interno della cooperativa sulle specifiche mansioni relative alla commessa di lavoro;
  • possibilità di adempiere alla totalità dell’obbligo per le aziende appartenenti alla fascia 15-35;
  • possibilità di ridurre i costi di produzione esternalizzando parte delle attività ed assolvendo contestualmente all’obbligo di assunzione ex L.68/99;
  • opportunità di sviluppare azioni di responsabilità sociale nei confronti del proprio territorio.

Dovete ottemperare alla legge L.68/99? ESSERE è la soluzione per la vostra azienda.